–  Riceviamo e Pubblichiamo a cura di Paolo Mancini – Il Decreto Fiscale n. 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016, ha previsto la definizione agevolata delle somme riferite ai carichi affidati per la riscossione a Equitalia. La “rottamazione” è ammessa nel rispetto di requisiti ben determinati: è riconosciuta in riferimento ai ruoli emessi per la riscossione tra il 2000 e il 2016. I vantaggi dell’adesione sono notevoli atteso che chi beneficia della definizione agevolata è tenuto al solo pagamento di parte delle somme riferite ai carichi affidati all’agente della riscossione risparmiando sanzioni irrogate e interessi maturati, arrivando in alcuni casi addirittura all’abbattimento del 30-40% degli importi originariamente dovuti. Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di adesione è stato definitivamente individuato nella data 21 aprile 2017. Sul punto, nella mattinata di venerdì 24 marzo è intervenuto il decreto legge per la proroga del termine di adesione: il Consiglio dei Ministri ha infatti dato il via libera al provvedimento d’urgenza per prorogare dalla scadenza originaria prevista per il 31 marzo al 21 aprile il termine ultimo per la presentazione delle domande di definizione agevolata. Per quanto riguarda le modalità di adesione, va compilato il modello di “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” (modello DA1) disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it che andrà successivamente consegnato allo sportello degli uffici Equitalia, o in alternativa inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec). Nel caso in cui, in riferimento alle cartelle per le quali viene richiesta la “rottamazione”, siano in corso eventuali contenziosi giudiziari contro l’agente della riscossione, per essere ammessi alle definizione agevolata è necessaria la dichiarazione del contribuente di rinuncia al giudizio. Alla scadenza del 21 aprile 2017 Equitalia avrà due mesi per comunicare l’ammissione o meno alla definizione agevolata e l’ammontare complessivo degli importi dovuti.  I contribuenti ammessi alla “rottamazione” potranno versare le somme dovute in 5 rate tra il 2017 e il 2018: nello specifico, entro dicembre 2017 dovrà essere corrisposto il 70% degli importi dilazionabili in 3 rate, mentre il restante 30% – dilazionabile in due rate – dovrà essere versato entro settembre 2018. Il mancato versamento anche di una sola rata, oppure il pagamento in misura ridotta o in ritardo, comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata e, conseguentemente, e la conseguente ripresa delle attività di riscossione con acquisizione a titolo di acconto degli eventuali versamenti già effettuati. A seguito dell’adesione il Concessionario della riscossione non potrà avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche. I fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza rimarranno sospesi fino all’avvenuto pagamento dell’ultima rata, o si estingueranno automaticamente nel caso di avvenuto pagamento in un’unica soluzione. In riferimento alle entrate dei Comuni non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, che siano stati notificati ai cittadini tra il 2000 e il 2016, la Legge n. 225/2016 di conversione del Decreto Fiscale n. 193/2016, ha previsto la possibilità per i comuni che non hanno affidato il servizio di riscossione crediti ad Equitalia di aderire alla “rottamazione”.  L’adesione – da perfezionarsi entro il 1 febbraio – non è stata ratificata da numerose Amministrazioni comunali tra cui spiccano quelle di Milano, Torino, Bologna, Cagliari, Parma e Salerno.
Un “virtuoso” esempio in tal senso è rappresentato dal Comune di Caserta che ha aderito alla “rottamazione delle cartelle esattoriali” previa predisposizione del relativo Regolamento poi ratificato dal Consiglio Comunale: senza dubbio per i cittadini costituisce una preziosa opportunità per eliminare le pendenze fiscali in maniera agevole alla luce anche della possibilità di suddividere il debito in diciassette rate, in deroga alla disciplina ordinaria che ne prevede cinque.
Infine ai comuni – come quello di Roma Capitale – che hanno affidato i servizi di riscossione ad Equitalia, si estende automaticamente la disciplina della definizione agevolata prevista dal Decreto Fiscale n. 193/2016 con le stesse modalità ivi indicate.